{"id":525,"date":"2015-10-18T13:48:01","date_gmt":"2015-10-18T11:48:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.tastinglover.com\/?p=525"},"modified":"2016-08-28T12:49:50","modified_gmt":"2016-08-28T10:49:50","slug":"ecco-come-cambia-il-mondo-delle-etichette-del-vino-dal-nostro-avvocato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tastinglover.com\/?p=525","title":{"rendered":"Ecco cosa dovremo trovare sulle etichette degli alimenti. Dal nostro avvocato&#8230;"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.tastinglover.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/index.jpg\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft wp-image-530 size-full\" src=\"http:\/\/www.tastinglover.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/index.jpg\" alt=\"index\" width=\"225\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.tastinglover.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/index.jpg 225w, https:\/\/www.tastinglover.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/index-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><\/a>Il regolamento 1169\/2011. Uno dei temi principali trattati dalla nuova disciplina del diritto alimentare e che, pi\u00f9 di altri, ha per certo dei risvolti pratici significativi, \u00e8 la normativa legata all\u2019etichettatura degli alimenti. La materia si pone in evidenza giacch\u00e9 \u00e8 di recente introduzione la nuova normativa che sostituisce integralmente il precedente Decreto Legislativo 109\/1992 che, fino al 13 dicembre 2014, era la norma nazionale, disposta anch\u2019essa in attuazione di direttive europee ( 89\/395\/CEE e 89\/396\/CEE) regolamentante l\u2019etichettatura, la presentazione e la pubblicit\u00e0 dei prodotti alimentari.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Recentemente l\u2019Unione Europea \u00e8 dunque intervenuta per modificare la disciplina dell\u2019etichettatura degli alimenti, disponendo il nuovo Regolamento 1169\/2011, il quale opera una fusione della direttiva 2000\/13\/CE relativa all\u2019etichettatura dei prodotti alimentari e della direttiva 90\/496\/CEE relativa all\u2019etichettatura nutrizionale. Tale azione da parte del legislatore comunitario ha il precipuo fine di migliorare il livello di informazione e di protezione dei consumatori europei.<br \/>\nIntroduciamo innanzitutto dicendo che il regolamento trattato consta di 55 articoli e si applica dal 13 dicembre 2014, a eccezione delle previsioni normative trattanti la \u201cdichiarazione nutrizionale\u201d prevista dalla lettera l) par. 1 dell\u2019art. 9 che si applicher\u00e0 a decorrere dal 13 dicembre 2016 e dai \u201crequisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate\u201d, entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primo luogo va sottolineato che l\u2019utilizzo del regolamento al posto delle direttive evidenzia la volont\u00e0 dell\u2019Unione di non lasciare alcun margine di manovra agli Stati in merito all\u2019applicazione concreta di tali norme: il regolamento, infatti, ha applicazione immediata e diretta e prevede un obbligo di mezzi e di fine, mentre la direttiva prevede semplicemente un obiettivo finale, lasciando agli Stati Membri la decisione circa le modalit\u00e0 attraverso le quali conseguire tale obiettivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tornando al regolamento, si pone in primo luogo in evidenza il disposto di cui all\u2019art. 38: esso stabilisce che &#8220;quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare n\u00e9 mantenere disposizioni nazionali, salvo se il diritto dell&#8217;Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri&#8221;.<br \/>\nSi palesa dunque uno degli scopi primari della norma, che \u00e8 quello di impedire indebite limitazioni alla circolazione di merci all\u2019interno dell\u2019UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019altro obiettivo primario del regolamento in esame consiste nel dettare una disciplina conforme a livello Europeo in materia di etichettatura al fine primario di garantire trasparenza e protezione ai consumatori, tenendo conto per\u00f2 anche delle esigenze dei produttori. Infatti tra gli &#8220;Obiettivi generali&#8221; del Regolamento (art. 3) \u00e8 previsto, al capo 1, che &#8220;La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare delle considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche&#8221;. Tale previsione si deve per\u00f2 conciliare con quella di cui al capo 2 secondo cui &#8220;La normativa in materia di informazioni sugli alimenti intende stabilire nell&#8217;Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, ove opportuno, della necessit\u00e0 di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualit\u00e0&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Passando all\u2019aspetto pratico rilevano in particolare gli artt. 6 e 7 del regolamento, i quali rispettivamente indicano che &#8220;Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettivit\u00e0 \u00e8 accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento&#8221; e che le cd. &#8220;Pratiche legali d&#8217;informazioni&#8221; sugli alimenti, informazioni che devono essere &#8220;precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore &#8221; e non devono indure in errore.<br \/>\nLe principali preoccupazioni del legislatore europeo sono state quelle di evitare che il consumatore finale non attribuisca all\u2019alimento effetti o propriet\u00e0 che non possiede o che venga ingannato dall\u2019etichettatura che palesa la presenza di un ingrediente quando in realt\u00e0 ne \u00e8 presente un altro. Si \u00e8 poi prevista la necessit\u00e0 di evitare che in etichetta siano evidenziati come \u201cparticolari\u201d caratteristiche che in realt\u00e0 possiedono tutti gli alimenti. \u00c8 previsto dalla norma altres\u00ec il divieto di far passare attraverso l\u2019etichetta il messaggio che l\u2019alimento abbia particolari propriet\u00e0 in grado di prevenire, trattare o guarire malattie\u201d.<br \/>\nDi fondamentale importanza \u00e8 l\u2019art. 9 del regolamento, poich\u00e9 in esso sono elencate tutte le indicazioni obbligatorie che il produttore deve mettere in etichetta pena la previsioni di sanzioni. Nello specifico, queste sono:<br \/>\n1. a)&#8221;La denominazione dell&#8217;alimento&#8221;;<br \/>\n2. b)&#8221;L&#8217;elenco degli ingredienti&#8221;;<br \/>\n3. c)&#8221;Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico \u2026.che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata&#8221;;<br \/>\n4. d)&#8221;La quantit\u00e0 di taluni ingredienti o categorie di ingredienti&#8221;;<br \/>\n5. e)&#8221;La quantit\u00e0 netta dell&#8217;alimento&#8221;;<br \/>\n6. f)&#8221;Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza&#8221;;<br \/>\n7. g)&#8221;Le condizioni particolari di conservazione e\/o le condizioni d&#8217;impiego&#8221;;<br \/>\n8. h)&#8221;Il nome o la ragione sociale e l&#8217;indirizzo dell&#8217;operatore del settore alimentare..&#8221;;<br \/>\n9. i)&#8221;Il paese d&#8217;origine o il luogo di provenienza ove previsto dall&#8217;art. 26&#8243;;<br \/>\n10. j)&#8221;Le istruzioni per l&#8217;uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell&#8217;alimento&#8221;;<br \/>\n11. k)&#8221;Per le bevande che contengono pi\u00f9 di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo&#8221;;<br \/>\n12. l)&#8221;Una dichiarazione nutrizionale&#8221;.<br \/>\nRelativamente a tale elenco \u00e8 importante la sottolineatura di cui all\u2019art. 12 del regolamento, il quale specifica che tali informazioni devono apparire direttamente sull\u2019imballaggio o su un\u2019etichetta su di esso apposta, mentre il successivo articolo 13 evidenzia come tali informazioni debbano essere apposte su in un punto evidente e in modo tale da essere facilmente visibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/Bacco-et-Cerere-1681019035459364\/\" target=\"_blank\">Avvocato A. R. Studio Legale &#8220;Cerere e Bacco&#8221;<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il regolamento 1169\/2011. Uno dei temi principali trattati dalla nuova disciplina del diritto alimentare e che, pi\u00f9 di altri, ha per certo dei risvolti pratici significativi, \u00e8 la normativa legata all\u2019etichettatura degli alimenti. La materia si pone in evidenza giacch\u00e9 \u00e8 di recente introduzione la nuova normativa che sostituisce integralmente il precedente Decreto Legislativo 109\/1992 &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.tastinglover.com\/?p=525\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Ecco cosa dovremo trovare sulle etichette degli alimenti. Dal nostro avvocato&#8230;&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"ngg_post_thumbnail":0,"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[8,3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.tastinglover.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/525"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.tastinglover.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.tastinglover.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tastinglover.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tastinglover.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=525"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.tastinglover.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/525\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":531,"href":"https:\/\/www.tastinglover.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/525\/revisions\/531"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.tastinglover.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=525"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tastinglover.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=525"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tastinglover.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=525"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}