{"id":533,"date":"2015-11-01T13:07:06","date_gmt":"2015-11-01T12:07:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.tastinglover.com\/?p=533"},"modified":"2016-08-28T12:49:31","modified_gmt":"2016-08-28T10:49:31","slug":"letichettatura-del-vino-le-7-indicazioni-obbligatorie-dal-nostro-avvocato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tastinglover.com\/?p=533","title":{"rendered":"L&#8217;etichettatura del vino: le 7 indicazioni obbligatorie. Dal nostro avvocato&#8230;"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.tastinglover.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/vino_e_domande.jpg\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft wp-image-526 size-medium\" src=\"http:\/\/www.tastinglover.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/vino_e_domande-300x180.jpg\" alt=\"vino_e_domande\" width=\"300\" height=\"180\" srcset=\"https:\/\/www.tastinglover.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/vino_e_domande-300x180.jpg 300w, https:\/\/www.tastinglover.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/vino_e_domande.jpg 640w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>L&#8217;etichettatura consiste nei termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o ad esso si riferiscono. ( Art. 57, lett. A Reg. 479\/2008 e art. 2 par. 2 lett. J, Reg. 1169\/2011)<\/p>\n<p>Fra tutti gli alimenti e bevande soggette alle norme sull&#8217;etichettatura, un caso particolare \u00e8 certamente rappresentato dal mondo del vino. I motivi di tale particolarismo sono da ascrivere in primo luogo alla specifica disciplina prevista tanto a livello nazionale quanto comunitario in materia, e in secondo luogo alla peculiarit\u00e0 del prodotto, che si presta a molte varianti anche del tutto atecniche che si sono consolidate con la tradizione, essendo il vino una bevanda tanto importante da essere entrata in pianta stabile nella cultura dei popoli che lo producono.<!--more--><br \/>\nSotto questo punto di vista, soprattutto in Italia, l&#8217;etichettatura assume un connotato ostativo e disturbante della libera espressione dei viticoltori, i quali sono soggetti a rigide regole che a volte sacrificano l&#8217;aspetto commerciale del prodotto. Infatti, sovente un imprenditore agricolo vorrebbe che l&#8217;etichetta fosse veicolo di arte, di valori famigliari, di storia aziendale o pi\u00f9 semplicemente di gusto personale. Ma questo non pu\u00f2 essere nella misura in cui non permette la corretta adesione alle norme che regolano l&#8217;etichetta, giacch\u00e9 sulla stessa determinate informazioni ci devono essere e non possono in alcun modo essere sacrificate.<br \/>\nLa legge infatti ritiene che un consumatore abbia pienamente diritto a risposte chiare che devono necessariamente essere raggruppate in un unico campo visivo. Nello specifico, queste risposte si possono tradurre in sette domande che costituiscono i punti cardinali dell&#8217;etichettatura vitivinicola, ossia:<\/p>\n<ol>\n<li>Che vino \u00e8 questo?<\/li>\n<li>Chi lo produce?<\/li>\n<li>In quale Paese?<\/li>\n<li>Quanto vino c&#8217;\u00e8 in questo contenitore?<\/li>\n<li>Quanto alcool c&#8217;\u00e8 in questo contenitore?<\/li>\n<li>Come faccio a sapere quando \u00e8 stato confezionato questo vino?<\/li>\n<li>Sono presente allergeni?<\/li>\n<\/ol>\n<p>A queste domande corrispondono dunque le sette indicazioni imprescindibili in un&#8217;etichetta destinata a contrassegnare una bottiglia di vino, ossia:<\/p>\n<ol>\n<li>Denominazione di vendita<\/li>\n<li>Indicazione dell&#8217;azienda imbottigliatrice<\/li>\n<li>Prodotto in Italia<\/li>\n<li>Il volume nominale<\/li>\n<li>La percentuale di alcool sul volume<\/li>\n<li>Il lotto<\/li>\n<li>Solfiti e altri allergeni<\/li>\n<\/ol>\n<p>LA DENOMINAZIONE DI VENDITA. La denominazione di vendita indica quale prodotto \u00e8 contenuto in bottiglia. Due sono le statuizioni fondamentali in tale materia: in primo luogo \u00e8 fatto obbligatorio che tale indicazione sia disposta in caratteri almeno doppi rispetto alla sede dell&#8217;imbottigliatore. Inoltre, \u00e8 da sottolineare che la norma detta disposizioni differenti a seconda che si tratti di un vino con denominazione d&#8217;origine\/indicazione geografica o un vino varietale.<br \/>\nAd esempio, indicazioni come \u201cvino rosso\u201d, \u201cvino bianco\u201d, \u201cvino rosato\u201d si possono usare solo laddove il prodotti in questione sia sprovvisto di DO (denominazione d&#8217;origine) o IG (indicazione geografica). Per quest&#8217;ultimi, infatti, non si adotta la denominazione generica \u201cvino\u201d, giacch\u00e9 si ritiene che la denominazione specifica sia gi\u00e0 esauriente e che l&#8217;eventuale ulteriore indicazione del termine \u201cvino\u201d sarebbe obsoleta. In ogni caso in materia di utilizzo della denominazione \u201cvino\u201d fa stato quanto disposto dal Reg. 479\/2008, il quale prevede che per poter utilizzare tale menzione una bevanda debba necessariamente essere prodotta attraverso la fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve; avere un titolo alcolometrico effettivo, per l&#8217;Italia, non inferiore a 9% vol, sia esso naturale o dopo l&#8217;eventuale arricchimento; avere un contenuto alcolometrico totale non superiore al 15% vol; avere un&#8217;acidit\u00e0 totale espressa in acido tartico non inferiore a 3,5 g\/l.<br \/>\nCome visto, dunque, l&#8217;utilizzo della denominazione \u201cvino\u201d \u00e8 utilizzata la maggior parte delle volte per indicare dei vini varietali. Per essi vi sono poi delle specifiche disposizioni allorch\u00e9 decidano di fregiarsi in etichetta dell&#8217;indicazione del vitigno e dell&#8217;annata. Questa evenienza \u00e8 disciplinata dall&#8217;art. 63 del Reg. 607\/2009 ed \u00e8 in esso previsto che i vini varietali possono essere prodotti solo con uno dei sette vitigni elencati dall&#8217;allegato 4 del D.M. 13 agosto 2012. Tali vitigni sono tutti internazionali e sono i seguenti: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.<br \/>\nL&#8217;art. 60 del Reg. 607\/2009 e l&#8217;art. 10 del D.M. 23 dicembre 2009 dettano poi ulteriori disposizioni in merito all&#8217;utilizzo di indicazioni descriventi il vino, quali frizzante\/spumante, o dolce\/amabile. In questo non \u00e8 possibile prescindere da questioni prettamente enologiche: infatti, l&#8217;utilizzo di tali indicazioni dipende dal tenore di zuccheri residui presenti: si potr\u00e0 indicare come \u201csecco\u201d il vino che abbia fino a 40 grammi di zuccheri residui per litro, \u201camabile\u201d quello che ne abbia da 40 a 100g\/l e \u201cdolce\u201d quello che ne abbia oltre i 100 g\/l. Diversamente, per i vini frizzanti si indicher\u00e0 come \u201csecco\u201d il vino che abbia residui di zucchero da 0 a 15 g\/l, \u201cabboccato\u201d quello che ne abbia da 12 a 35 g\/l, \u201camabile da 30 a 50 g\/l e infine \u201cdolce\u201d quello che ne abbia pi\u00f9 di 45 g\/l.<\/p>\n<p>Tutto quanto sino ad ora riportato in tema di denominazione \u00e8 valido per i vini varietali. Disposizioni diverse operano allorch\u00e9 il vino in oggetto fosse una denominazione d&#8217;origine o un indicazione geografica. Quest&#8217;ultime sono nomi geografici identificanti una zona vinicola particolarmente vocata che sono state in grado di produrre vini le cui caratteristiche sono legate in tutto (DOP) o in parte (IGP) alle caratteristiche di tale territorio.<\/p>\n<p>INDICAZIONE GEOGRAFICA O DENOMINAZIONE D&#8217;ORIGINE: <span style=\"color: #800000;\">AMARONE DELLA VALPOLICELLA<\/span><\/p>\n<p>DICITURA PER ESTESO OVVERO DENOMINAZIONE D&#8217;ORIGINE CONTROLLATA (E GARANTITA) O INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA: <span style=\"color: #800000;\">DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA<\/span><\/p>\n<p>EVENTUALE MENZIONE AGGIUNTIVA O SPECIALE O EVENTUALE MENZIONE DEL VITIGNO SE PREVISTO DAL DISCIPLINARE: <span style=\"color: #800000;\">RISERVA<\/span><\/p>\n<p>Quello in tabella \u00e8 un esempio di corretta indicazione della denominazione in etichetta. Altre volte pu\u00f2 accadere che il vitigno sia integrato nella Denominazione stessa: in tali casi si opera come di seguito esemplificato:<br \/>\nNome Doc NEBBIOLO D&#8217;ALBA<br \/>\nDicitura per esteso DENOMINAZIONE D&#8217;ORIGINE CONTROLLATA<\/p>\n<p>ATTENZIONE: L&#8217;indicazione del vitigno nella denominazione \u00e8 possibile SOLO allorch\u00e9 esso sia integrato nella denominazione stessa. Diversamente si opera come segue:<br \/>\nNome DOC GARDA<br \/>\nDicitura per esteso DENOMINAZIONE D&#8217;ORIGINE CONTROLLATA<br \/>\nVitigno CORVINA<\/p>\n<p>Importantissimo ruolo nell&#8217;etichettatura lo riveste la misura del carattere. In materia vi sono delle regole rigidissime. Come gi\u00e0 riportato all&#8217;inizio della trattazione sulla denominazione, \u00e8 fatto assolutamente obbligatorio che indicazioni geografiche e denominazioni d&#8217;origine siano riportate in carattere almeno doppio rispetto all&#8217;indicazione della sede dell&#8217;imbottigliatore. Inoltre, l&#8217;eventuale menzione tradizionale o speciale quale \u201criserva\u201d, \u201cclassico\u201d, \u201csuperiore\u201d, nonch\u00e9 il nome del vitigno, non devono essere di carattere maggiore rispetto alla denominazione. In materia molte volte dispongono i disciplinari di produzione allorch\u00e9 prevedano, per esempio, l&#8217;utilizzo dello stesso carattere, font e colore per coordinare denominazione e relative menzioni.<br \/>\nVi sono poi casi particolarmente delicati: si fa riferimento a quelle situazioni ove l&#8217;imbottigliatore o produttore abbiano un cognome che sia uguale o richiami una denominazione, come ad esempio potrebbe essere il sig. Ugo Amarone. In questi casi il carattere utilizzato per il nome della denominazione deve essere quattro volte pi\u00f9 grande del nome dell&#8217;imbottigliatore, che in ogni caso non pu\u00f2 essere pi\u00f9 alto di 3 millimetri e pi\u00f9 largo di 2.<\/p>\n<p>L&#8217;INDICAZIONE DELL&#8217;AZIENDA IMBOTTIGLIATRICE. L&#8217;art. 59 del Reg. 479\/2008 dispone l&#8217;obbligo di indicare sempre l&#8217;imbottigliatore (o il produttore se si tratta di spumanti) in etichetta, ove, naturalmente, questo differisca dal produttore. Il motivo di questa scelta discende da ragioni di tutela del consumatore: infatti quest&#8217;ultimo deve poter facilmente individuare l&#8217;ultimo anello della catena produttiva, che, appunto, \u00e8 l&#8217;imbottigliatore. Ove dovesse capitare che questo venisse chiamato in giudizio a rispondere di un danno causato dal prodotto venduto, sar\u00e0 poi suo diritto, una volta risarcito il consumatore, rivalersi sul produttore in base al diritto di regresso.<br \/>\nSi badi bene che tale disposizione non integra il divieto di riportare in etichetta anche il produttore, bens\u00ec che l&#8217;indicazione del produttore \u00e8 l&#8217;unica obbligatoria.<br \/>\nSi specifica, inoltre, che ove il vino dovesse essere importato \u00e8 obbligatorio riportare non il nome dell&#8217;imbottigliatore, bens\u00ec quello dell&#8217;importatore, in conformit\u00e0 al principio poco sopra riportato della responsabilit\u00e0 dell&#8217;ultimo operatore della catena produttiva.<br \/>\nPer ragioni di brevit\u00e0 o semplificazione, \u00e8 concessa la possibilit\u00e0 di indicare, in luogo del nome dell&#8217;imbottigliatore, il codice ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualit\u00e0 e repressione frodi) unitamente al comune di provenienza dell&#8217;imbottigliatore stesso.<br \/>\nAnche in quest&#8217;ultimo caso si pu\u00f2 porre un delicato problema allorch\u00e9 il comune di provenienza dell&#8217;imbottigliatore \u00e8 parte di un&#8217;indicazione geografica o di una denominazione d&#8217;origine. Anche in questa situazione, come visto per il caso di omonimia tra nome dell&#8217;imbottigliatore e denominazione, \u00e8 previsto l&#8217;obbligo che il nome del comune sia scritto in caratteri non superiori ai 3 mm di altezza e 2 di larghezza e che la denominazione di vendita sia riportata in caratteri 4 volte superiori all&#8217;indicazione del comune di provenienza. In alternativa, si pu\u00f2 liberamente usare il codice ICQRF, restando in questo caso libere le dimensioni.<br \/>\nDenominazione VINO ROSSO<br \/>\nIndicazione imbottigliatore Imbottigliato da Luigi Valpolicella<\/p>\n<p>L&#8217;art. 3 del DM 13 agosto 2012 ha disposto che gli imbottigliatori possono fregiarsi di una serie di dizioni aggiuntive, per tutte le categorie di vini DOP e IGP. Nello specifico queste sono:<br \/>\n\u2022 imbottigliato dall&#8217;azienda agricola<br \/>\n\u2022 imbottigliato dal viticoltore<br \/>\n\u2022 imbottigliato all&#8217;origine da<br \/>\n\u2022 imbottigliato all&#8217;origine dalla cantina sociale<br \/>\n\u2022 imbottigliato all&#8217;origine dai produttori riuniti<br \/>\n\u2022 imbottigliato all&#8217;origine dall&#8217;associazione di produttori<br \/>\nInoltre, sono ammesse le seguenti espressioni:<br \/>\n\u2022 imbottigliato nella zona di produzione<br \/>\n\u2022 imbottigliato in \u201cseguita dal nome DOP o IGP\u201d<br \/>\nTutte le espressioni sopra menzionate possono possono essere completate dalla dicitura \u201cintegralmente prodotto\u201d, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di propriet\u00e0 dell&#8217;azienda e vinificate nella stessa.<\/p>\n<p>PRODOTTO IN ITALIA. Il Paese di provenienza del vino, a norma dell&#8217;art. 55 Reg. 607\/2009, \u00e8 uno dei requisiti imprescindibili e che non possono mai mancare nell&#8217;etichetta di un vino. Mentre, infatti, il comune, la sede dello stabilimento e l&#8217;imbottigliatore possono essere sostituiti mediante l&#8217;apposizione del codice ICQRF, l&#8217;indicazione dello Stato di provenienza non pu\u00f2 mai mancare e deve essere posta in maniera chiara e ben visibile mediante l&#8217;utilizzo di diciture quali \u201cvino di..\u201d o \u201cprodotto in..\u201d.<br \/>\nPu\u00f2 accadere che il vino provenga da pi\u00f9 Paesi dell&#8217;Ue, e in tali casi si riporta \u201cvino della Comunit\u00e0 europea\u201d o \u201cmiscela di vini di diversi Paesi della Comunit\u00e0 europea\u201d. Diversamente se il vino proviene da Paesi extra UE la dicitura corretta \u00e8 \u201cmiscela di diversi Paesi non appartenenti alla Comunit\u00e0 europea\u201d o \u201cmiscela di vini di&#8230;\u201d completata dai nomi dei Paesi di provenienza.<br \/>\nSi specifica inoltre che un&#8217;unica menzione della parola \u201cItalia\u201d non esaurisce gli obblighi dell&#8217;imprenditore, giacch\u00e9 la stessa pu\u00f2 riferirsi al semplice stabilimento dell&#8217;imbottigliatore. Occorre pertanto un&#8217;indicazione di dove le uve sono state raccolte e vinificate o da che Paesi provengono le miscele di cui il vino \u00e8 risultato. In conclusione, quindi, il pi\u00f9 delle volte la parola \u201cItalia\u201d \u00e8 riportata due volte in etichetta, l&#8217;una per la sede dell&#8217;imbottigliatore (anche se sostituibile con il codice ICQRF), l&#8217;altra per la provenienza del vino.<\/p>\n<p>Merita una breve dissertazione altres\u00ec la lingua con la quale le indicazioni devono essere espresse. Infatti, l&#8217;art. 61 del Reg. 479\/2008 prevede la possibilit\u00e0 di riportarle in una o pi\u00f9 lingue ufficiali dell&#8217;Unione Europea, salvo per\u00f2 disporre l&#8217;obbligo imperativo di riportare la DO o l&#8217;IG nella lingua vigente del territorio in cui \u00e8 collocato il prodotto protetto. Questa regola legata con le disposizioni di cui al Reg. 1169\/2011 fornisce il seguente risultato: per vini prodotti e commercializzati in Italia si deve scrivere l&#8217;etichetta in italiano e si pu\u00f2 aggiungere altre lingue; per i vini destinati alla commercializzazione all&#8217;estero tutte le indicazioni possono essere riportate in altre lingue salvo l&#8217;obbligo del DO e IG in italiano.<\/p>\n<p>IL VOLUME NOMINALE. Il volume nominale \u00e8 la quarta indicazione obbligatoria in etichetta e la legge prevede la possibilit\u00e0 di esprimerlo alternativamente in litri, centilitri o millilitri, espresse in maniera categorica e inderogabile attraverso gli acronimi \u201cl\u201d, \u201ccl\u201d, \u201cml\u201d. Tale indicazione deve essere riportata in carattere pi\u00f9 o meno grande a seconda della quantit\u00e0 presente: 6 mm di altezza \u00e8 la minima consentita in caso di contenuto superiore a 100 cl, 4 mm se inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl, 3 mm se inferiore a 20 cl e superiore a 5 cl e infine 2 mm se il contenuto \u00e8 inferiore a 5 cl.<br \/>\nL&#8217;utilizzo del simbolo di stima (\u212e), che deve essere nello stesso campo visivo della quantit\u00e0 in carattere di almeno 3 mm di altezza attesta che il produttore dell&#8217;imballaggio ha rispettato le modalit\u00e0 di controllo metrologiche previste per la misurazione delle quantit\u00e0 nominali. Questo dunque rileva ai fini dell&#8217;autenticit\u00e0 di quanto riportato in sede di volume nominale, sebbene, va specificato, non sempre ci deve essere una perfetta conformit\u00e0 tra quanto dichiarato e quanto effettivamente presente all&#8217;interno della bottiglia. Ci sono infatti delle soglie di tollerabilit\u00e0, giustificabili, per esempio, da una minima evaporazione del prodotto in bottiglia. Tali limiti sono rappresentati dal 3% nelle bottiglie di meno di 500 ml, da 15 ml nelle bottiglie che da 0,75 a 1 litro e dall&#8217;1,5% nei contenitori con capacit\u00e0 superiori.<br \/>\nI seguenti sono esempi di volume nominale da riportare in etichetta, tutti corretti:<\/p>\n<ul>\n<li>750 ml \u212e<\/li>\n<li>Contenuto 750 ml \u212e<\/li>\n<li>Net content 750 ml \u212e<\/li>\n<li>Cont. 75 cl \u212e<\/li>\n<li>Net. Cont. 75 cl \u212e<\/li>\n<\/ul>\n<p>LA PERCENTUALE DI ALCOOL SUL VOLUME. Il vino \u00e8 una bevanda che riveste un&#8217;importanza quasi ineguagliata nel mondo agroalimentare, giacch\u00e9 esso, oltre a essere bevanda antichissima, ha migliaia di diverse connotazioni che si traducono in diversi gusti, colori, volumi alcolometrici e altre caratteristiche a seconda del luogo in cui esso \u00e8 prodotto. Da questa peculiarit\u00e0 derivano due esigenze tra di loro contrapposte cui il legislatore ha dovuto far fronte: se da un lato, infatti, emerge in modo preponderante l&#8221;esigenza di tutelare la specificit\u00e0 di ogni vino in quanto espressione culturale di un territorio, dall&#8217;altro si pone la questione di reprimere il consumo di un alcolico in maniera eccessiva. Da qui discende la necessit\u00e0 di inserire tra le indicazioni obbligatorie dell&#8217;etichetta la percentuale di alcool sul volume del vino contenuto nel recipiente. L&#8217;art. 54 del Reg. 609\/2009 prevede l&#8217;obbligo di far seguire al volume del titolo alcolometrico ( che pu\u00f2 essere alternativamente espresso con \u201ctitolo alcolometrico effettivo\u201d, alcool effettivo\u201d o \u201calc.\u201d) il simbolo \u201c% vol.\u201d.<br \/>\nAnche in questo caso i caratteri con cui queste indicazioni devono essere presenti variano a seconda della percentuale di alcool effettiva:<\/p>\n<ul>\n<li>minimo 5 mm se il volume nominale \u00e8 superiore a 100 cl;<\/li>\n<li>minimo 3 mm se il valore nominale \u00e8 pari o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl;<\/li>\n<li>minimo 2 mm se il valore nominale \u00e8 pari o inferiore a 20 cl;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Va da s\u00e9 che la \u201cratio\u201d di tale norma derivi dal fatto che a una bottiglia pi\u00f9 grande corrisponde la necessit\u00e0 di un pi\u00f9 grande carattere.<br \/>\nIn caso di mancata conformit\u00e0 tra il volume alcolometrico indicato e quello effettivo il produttore incappa in ipotesi di frode, per cui passabile di processo e conseguente sanzione penale. La norma prevede una tolleranza minima per quanto attiene a questa indicazione che \u00e8 pari allo 0,5%. La soglia sale allo 0,8% per i vini DO e IG invecchiati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualit\u00e0, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e quelli da uve stramature.<br \/>\nLa norma prevede solamente l&#8217;obbligo di inserire il volume alcolometrico effettivo: per quanto attiene invece al titolo alcolometrico totale non sussiste invece alcuna imposizione, stando alla discrezionalit\u00e0 del produttore la scelta se inserirla o meno. Si precisa che la differenza tra le due indicazioni si estrinseca nel fatto che il volume alcolometrico totale esprime il potenziale alcolico che si realizzerebbe con la completa fermentazione degli zuccheri residui. Essa \u00e8 dunque un&#8217;indicazione che il pi\u00f9 delle volte non viene riportata.<\/p>\n<p>IL LOTTO. Il lotto indica un insieme di unit\u00e0 di vendita di bottiglie prodotte o confezionate in circostanze praticamente identiche. Nel caso degli spumanti metodo classico esso indica il momento della sboccatura, che coincide a quando viene materialmente effettuato l&#8217;ultimo omogeneo intervento su una partita di bottiglie. Ognuno di questi insiemi di unit\u00e0 di vendita viene identificata da un codice di lotto che pu\u00f2 essere scelto dall&#8217;imbottigliatore (o produttore) ed \u00e8 apposto sotto la sua responsabilit\u00e0.<br \/>\nQuanto detto sopra fa del lotto un&#8217;indicazione cruciale giacch\u00e9 esso si rivela fondamentale ai fini della rintracciabilit\u00e0 del prodotto. A differenza delle altre indicazioni sopra analizzate il lotto non \u00e8 soggetto a stringenti norme in ordine all&#8217;anno o al mese dell&#8217;imbottigliamento, essendo l&#8217;unica regola imprescindibile l&#8217;univocit\u00e0 dell&#8217;indicazione. Ai fini del lotto \u00e8 dunque sufficiente che la combinazione tra numero o codice alfanumerico usati per indicare il lotto, e tipologia di vino indicato in etichetta permettano di poter risalire ad una data di imbottigliamento e ai registri dove la partita e le bottiglie sono stati indicati.<br \/>\nSi specifica, infine, che il lotto si manifesta come un codice alfanumerico, sovente preceduto dalla lettera \u201cL\u201d.<\/p>\n<p>SOLFITI E ALTRI ALLERGENI. L&#8217;ultima ma non meno importante indicazione che deve necessariamente essere presente in un&#8217;etichetta di vino \u00e8 quella relativa agli allergeni. Infatti, la menzione in primo piano dei soli solfiti \u00e8 dovuta al fatto che questi si formano naturalmente nel vino, a nulla rilevando, quindi, che ci siano state o meno delle addizioni.<br \/>\nNon sempre, per\u00f2, sussiste l&#8217;obbligo di indicare i solfiti, giacch\u00e9 anche in questo caso la legge prevede dei limiti di tollerabilit\u00e0: se le analisi chimiche indicano una presenza di anidride solforosa pari o superiore a 10 mg, allora scatta l&#8217;obbligo.<br \/>\nTale soglia di tollerabilit\u00e0 \u00e8 prevista per i soli solfiti, dal momento che l&#8217;eventuale presenza di altri allergeni quali derivati di uova o latte deve essere indicata obbligatoriamente a prescindere dalla quantit\u00e0 degli stessi. In materia, inoltre, un&#8217;attenta analisi della norma non permette di poter affermare l&#8217;esistenza di alcun obbligo in ordine all&#8217;indicazione della quantit\u00e0 dell&#8217;allergene presente, stante dunque tale aspetto alla discrezione dell&#8217;imbottigliatore, il quale, per\u00f2, se ne assume la responsabilit\u00e0 in caso di difformit\u00e0 tra quanto indicato e quanto effettivamente presente.<br \/>\nQuanto all&#8217;aspetto grafico la norma prevede l&#8217;obbligo che tale indicazione sia preceduta dal verbo \u201ccontiene\u201d, espresso in una o pi\u00f9 lingue dell&#8217;UE. Quanto al carattere nulla statuisce la norma, sebbene l&#8217;obbligo generale di un&#8217;indicazione chiara porti a ritenere che l&#8217;altezza dello stesso non possa essere inferiore a 2mm.<br \/>\nLa forma di cui sopra argomentato pu\u00f2 essere sostituita da uno dei pittogrammi messi a punto dall&#8217;Unione Europea, che sono i seguenti: <a href=\"http:\/\/www.tastinglover.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Imm.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-534 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.tastinglover.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Imm-300x69.jpg\" alt=\"Imm\" width=\"300\" height=\"69\" srcset=\"https:\/\/www.tastinglover.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Imm-300x69.jpg 300w, https:\/\/www.tastinglover.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Imm.jpg 1001w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Infine si precisa che l&#8217;omessa indicazione di solfiti o altri allergeni in etichetta configura una responsabilit\u00e0 ben pi\u00f9 grave rispetto all&#8217;omissione di altre indicazioni, poich\u00e9 tale mancanza pu\u00f2 determinare dei gravi danni alla salute delle persone sensibili che, non vedendo indicazioni sugli allergeni, legittimamente ne postulano l&#8217;assenza. In tali casi dunque si incorre non solo in sanzione derivate da una scorretta etichettatura, ma soprattutto ci si espone a delle significative conseguenze risarcitorie che possono assumere proporzioni ingenti.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/Bacco-et-Cerere-1681019035459364\/?fref=ts\" target=\"_blank\">Avvocato A. R. Studio Legale &#8220;Bacco e Cerere&#8221;<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;etichettatura consiste nei termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o ad esso si riferiscono. ( Art. 57, lett. A Reg. 479\/2008 e art. 2 par. 2 lett. J, Reg. 1169\/2011) Fra tutti &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.tastinglover.com\/?p=533\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;L&#8217;etichettatura del vino: le 7 indicazioni obbligatorie. 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